
La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al nuovo coronavirus del 2019. COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus.
SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente identificato nell'uomo.
Ecco le misure da adottare:
- Evitare il contatto ravvicinato con persone infette. Assicurare una distanza fisica di almeno 1 metro dagli altri. È obbligatorio avere sempre con sé le mascherine. Queste dovranno essere indossate nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- Identificare precocemente le persone infette in modo che possano essere isolate e curate e che tutti i loro contatti stretti possano essere messi in quarantena.
- Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
- Evitare i luoghi affollati, gli ambienti chiusi con scarsa ventilazione e la distanza ravvicinata.
- Garantire una buona ventilazione di ambienti chiusi, inclusi abitazioni e uffici.
- Evitare abbracci e strette di mano.
- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie.
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico.
- Pulire le superfici con acqua e sapone o comuni detergenti neutri per rimuovere lo sporco e poi disinfettarle con soluzioni a base di ipoclorito di sodio (candeggina/varechina) o alcol adeguatamente diluite.
- È fortemente raccomandato agli operatori sanitari utilizzare continuamente le mascherine chirurgiche durante tutte le attività routinarie nelle strutture sanitarie.
- Gli operatori sanitari devono inoltre utilizzare ulteriori dispositivi di protezione individuale e precauzioni per la cura dei pazienti COVID-19, come da disposizioni ministeriali.
Se si presentano febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si sospetta di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:
- restare in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma telefonare al medico di famiglia, al pediatra o alla guardia medica, oppure chiamare il numero verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 solo in caso di peggioramento dei sintomi o difficoltà respiratoria.
I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia: dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare e nei casi più gravi, polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e shock settico, che potenzialmente portano alla morte.
I sintomi più comuni di COVID-19 sono:
- febbre maggiore o uguale a 37,5°C e brividi
- tosse di recente comparsa
- difficoltà respiratorie
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
- raffreddore o naso che cola
- mal di gola
- diarrea (soprattutto nei bambini)
(Fonte: Ministero della Salute)
Cosa bisogna fare se compaiono questi sintomi?
- Rimani in casa;
- non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici
- chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra, la guardia medica (081 5316005), oppure il numero verde regionale (800 90 96 99).
L'ASL Napoli 3 SUD ha messo a disposizione, sul suo sito, un servizio automatico per l'autovalutazione dell'esposizione al COVID-19. Si tratta di un servizio che non sostituisce il medico, né fornisce una consulenza medica professionale, una diagnosi o una terapia
Chiunque può entrare in contatto con un potenziale o accertato portatore del SARS-COV-2, ossia il virus causa della malattia COVID-19. Non tutti i contatti presentano, tuttavia, lo stesso grado di rischio.
I contatti “casuali”, a basso rischio, non richiedono sorveglianza attiva da parte delle autorità sanitarie. È sufficiente monitorare da soli l’insorgenza di eventuali sintomi della malattia.
I contatti “stretti”, invece, sono caratterizzati da un elevato rischio di infezione, e richiedono l’applicazione delle misure di isolamento e della quarantena con sorveglianza attiva (monitoraggio quotidiano) per almeno 14 giorni o di 10 giorni ove risulti un test antigenico o molecolare negativo effettuato il 10 giorno.
Nel caso in cui si ritiene di aver avuto un contatto stretto, occorre mettersi in contatto con il proprio medico di base e attendere sue istruzioni.
La definizione di contratto stretto per il Ministero della salute si ha indicativamente nei seguenti casi:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Nel caso in cui si ritiene di aver avuto un contatto stretto, occorre mettersi in contatto con il proprio medico di base e attendere sue istruzioni.
La Regione Campania ha approvato una lista di laboratori privati presso i quali è possibile effettuare il tampone in alternativa alle sedi individuate dall'ASL di competenza.
La lista è consultabile sul sito della Regione.
Il Ministero della salute con una circolare del 12 ottobre 2020 ha dato la definizione dell' isolamento e quarantena.
L’isolamento nei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2, consiste nella «separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione».
La quarantena è invece «la restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione», persone che potrebbero essere state esposte al virus e di cui va monitorato il possibile sviluppo di sintomi.
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
La circolare 12 ottobre 2020 del Ministero della salute prescrive un diverso periodo di isolamento fiduciario a seconda della presenza di sintomi della malattia.
Casi positivi asintomatici: 10 giorni + test negativo.
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.
Casi positivi sintomatici: 10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test negativo.
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia, ossia la mancanza dell'olfatto, e ageusia/disgeusia, ossia le alterazioni del gusto, che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
Casi positivi a lungo termine che non presentano più sintomi: 21 giorni dalla comparsa dei sintomi
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ha definito il quadro giuridico entro il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, i presidenti delle regioni italiane, i sindaci e gli altri organi competenti in materia di sanità e protezione civile possono adottare propri atti a tutela della salute pubblica.
Le misure di prevenzione e contenimento prescrivono norme di comportamento (come il distanziamento sociale, il divieto di assembramento l'utilizzo di mascherine ecc.), la possibilità di prescrivere limitazioni agli spostamenti e disposizioni concernenti specifici ambiti di attività e settori produttivi.
Le seguenti FAQ sono aggiornate al DPCM 3 novembre 2020 e all'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 89 del 5 novembre 2020.
Le più rigorose misure dettate per le regioni con uno scenario di elevata gravità (regioni c.d. "arancioni") e per quelle con uno scenario di massima gravità (regioni "rosse") non trovano applicazione per la Campania e pertanto non sono illustrate nelle presenti FAQ.
Utilizzo delle mascherine
Ai sensi del vigente DPCM 3 novembre 2020 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé la mascherina.
E' raccomandato indossarla anche nelle abitazioni private quando si ospitino persone non conviventi.
Bisogna di regola indossarla:
- nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private;
- in tutti i luoghi all’aperto
È consentito non indossarla quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, è garantito l’isolamento rispetto a persone non conviventi (es. in aperta campagna) e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anti-contagio.
Possono non indossarla:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore a sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. In tali casi è comunque raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione.
possono essere utilizzate anche mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Distanza interpersonale
E' fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, salve le eccezioni previste e validate dal Comitato tecnico scientifico.
(Fonte: Art. 1 DPCM 3 novembre 2020)
Il DPCM e l'ordinanza regionale in vigore incidono significativamente sulla libertà di spostamento.
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante (art. 1, comma 9, lett. a, DPCM 3 novembre 2020).
E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi.
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute (art. 1, comma 3, DPCM 3 novembre 2020).
Sono poi vietati gli spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o di residenza sul territorio campano verso altre province della Campania, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da:
- comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione, socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute;
- sono ricompresi nelle attività precedenti gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti
- rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere.
L'ordinanza regionale richiede che l'interessato comprovi il motivo dello spostamento tra province, anche a mezzo dichiarazione di responsabilità.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
E' fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle abitazioni private, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessita' e urgenza.
E' obbligatorio esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente stabilito sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
per l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è obbligatorio rispettare il divieto di assembramento, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
L'accesso dei minori ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto è consentito nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia previsto nell'allegato 8 del DPCM 24 ottobre 2020. è previsto al riguardo:
- l'obbligo di accompagnamento dei minori fino a 17 anni da parte di un genitore o di un adulto responsabile, ove necessario;
- il divieto di produrre assembramenti e l'obbligo di osservare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- l'obbligo di utilizzare la mascherina.
L'ordinanza n. 89 del 5 novembre 2020 sospende le attività didattiche in presenza per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria fino al 14 novembre 2020, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.
A norma dell'art. 1, comma 9, lett. u), del DPCM 3 novembre 2020, per le università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attivita' formative e curricolari degli insegnamentirelativi al primo anno dei corsi di studio nonche' quelle dei laboratori,
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
Le manifestazioni pubbliche possono svolgersi solo in forma statica, nel rispetto delle distanze sociali prescritte, delle altre misure di contenimento.
Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza.
l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le funzioni religiose si svolgono nel rispetto degli appositi protocolli di sicurezza.
Il DPCM 3 novembre e l'ordinanza regionale 89 del 5 novembre2020 prevedono importanti disposizioni sulla pratica sportiva amatoriale, dilettantistica e professionistica. Si riportano di seguito le novità di maggiore interesse generale.
E' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
L'attivita' motoria presso centri e circoli sportivi è possibile solo all'aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
E' sospeso lo svolgimento degli sport di contatto; sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, fatti salvi quelli riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dalle federazioni sportive nazionali e nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
L'ordinanza regionale prevede inoltre che l’attività di jogging può essere svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati dalle ore 06,00- ore 8,30.
Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attivita' differente;
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
Restano comunque sospese le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
Il vigente DPCM fa obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente stabilito sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
Il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
L'ordinanza della Regione campania n. 85 del 26 ottobre 2020 prevede limitazioni al servizio di asporto e di vendita a domicilio.
a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle ore 22,30 è fatto divieto di vendita con asporto;
Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, assicurando un sistema di prenotazione da remoto.
La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23,00
restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
A norma del vigente DPCM restano garantite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
E' obbligatorio esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.
Le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che siano assicurati:
- la distanza interpersonale di almeno un metro;
- che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni;
E'inoltre prescritto il rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento e raccomandata l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del DPCM 3 novembre 2020.
Nell'ultimo DPCM il servizio di trasporto pubblico locale viene garantito secondo la programmazione disposta dal Presidente della Regione. Si osservano gli obblighi di distanziamento sociale e le misure di sicurezza comunicati all'utenza.
L'ordinanza regionale n. 86 del 30 ottobre 2020, inoltre, demanda alle aziende di trasporto l'obbligo di rimodulare gli orari e le modalità di erogazione dei servizi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi.
le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a nel rispetto dei protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
E' obbligatorio esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente stabilito sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
In ordine alle attivita' professionali il DPCM 3 novembre 2020 raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che:
- sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni;
- siano rispettati i protocolli e le linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 3 novembre 2020.
l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è' limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di divertimento.
Ai bambini e ai ragazzi è consentito l'accesso alle aree giochi nonché ai luoghi deputati alle attività ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi appositi protocolli di sicurezza da parte dei gestori.
Le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;
il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
Dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
E' obbligatorio esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente stabilito sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Il contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19 dipende dal comportamento responsabile di ciascuno. Le norme che prevedono gli obblighi e i doveri di comportamento, tuttavia, sono assistiti da sanzioni amministrative e penali.
Salvo che il fatto costituisca reato o che sia diversamente disposto, il mancato rispetto delle misure di contenimento di applicate con i DPCM, le ordinanze regionali o sindacali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a un terzo.
Nel caso della violazione delle norme che riguardano la limitazione delle attività commerciali, di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, di consumo sul posto di alimenti e bevande, dei cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, servizi educativi e scuole private, di impresa, di lavoro autonomo, di fiere e mercati, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica altresì la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
Chi violi l'obbligo di isolamento fiduciario e così contagia una o più persone è imputabile del delitto previsto dall'art. 452 c.p. (epidemia colposa), punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Può incorrere inoltre in altre fattispecie di reato, come lesioni personali od omicidio, sia a titolo colposo che doloso in ragione dell'intenzionalità della violazione.
DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, CONV. DALLA L. 22 MARZO 2020, N. 35
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 NOVEMBRE 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)
ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
- Modulo di dichiarazione necessario per gli spostamenti nelle regioni in cui vengono imposte limitazioni. Compilabile anche al momento del controllo.
- Modulo di dichiarazione per gli spostamenti tra le province della Regione Campania.